Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14555 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 11 Novembre 2010. .


Società - Di capitali - Società per azioni - Organi sociali -
Collegio sindacale - Responsabilità - Azione di responsabilità -  Obbligo di controllo sull'amministrazione - Violazione dei doveri gestori - Svolgimento di un'attività sociale non consentita dalla legge - Omessa attivazione dei sindaci per evitare l'evento - Responsabilità - Individuazione di singoli comportamenti inadempienti da parte dei sindaci - Necessità - Esclusione - Dovere di segnalare le irregolarità all'assemblea od al P.M. per l'attivazione del procedimento ex art. 2409 cod. civ. - Sussistenza - Fattispecie



Sussiste la violazione del dovere di vigilanza, imposto ai sindaci dal secondo comma dell'art. 2407 cod. civ., con riguardo allo svolgimento, da parte degli amministratori, di un'attività protratta nel tempo al di fuori dei limiti consentiti dalla legge, tale da coinvolgere un intero ramo dell'attività dell'impresa sociale: al fine dell'affermazione della responsabilità dei sindaci, invero, non occorre l'individuazione di specifici comportamenti dei medesimi, ma è sufficiente il non avere rilevato una così macroscopica violazione, o comunque di non avere in alcun modo reagito ponendo in essere ogni atto necessario all'assolvimento dell'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunziando i fatti al P.M., ove ne fossero ricorsi gli estremi, per consentire all'ufficio di provvedere ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., in quanto può ragionevolmente presumersi che il ricorso a siffatti rimedi, o anche solo la minaccia di farlo per l'ipotesi di mancato ravvedimento operoso degli amministratori, avrebbe potuto essere idoneo ad evitare (o, quanto meno, a ridurre) le conseguenze dannose della condotta gestoria. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che l'esercizio senza autorizzazione dell'attività assicurativa nel ramo "auto rischi diversi" fosse idonea a palesare una così macroscopica esorbitanza dell'attività sociale dall'ambito consentito che non sarebbe potuta sfuggire alla vigilanza diligente dei sindaci). (massima ufficiale)