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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14565 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 24 Marzo 1999. .

Società - Di capitali - Società per azioni - Organi sociali - Amministratori - Responsabilità - In genere - Azione di responsabilità esercitata dai commissari liquidatori dell'impresa in amministrazione straordinaria - Natura contrattuale - Conseguenze in tema di prova


L'azione esercitata dai commissari liquidatori di un'impresa in amministrazione straordinaria nei confronti degli amministratori e dei sindaci ex artt. 3, comma sesto D.L. 26/79 e 206 legge fall. ha natura contrattuale (al pari di quella disciplinata, con riguardo al curatore del fallimento, dall'art. 146, comma secondo e terzo legge fall.) e carattere unitario ed inscindibile, risultando frutto della confluenza in un unico rimedio delle due diverse azioni di cui agli artt. 2393 e 2394 cod. civ., con la conseguenza che, qualora i commissari agiscano sulla base delle norme predette, le due azioni civilistiche devono ritenersi contemporaneamente proposte, sicché la responsabilità degli amministratori e dei sindaci può essere legittimamente dedotta ed affermata tanto con riferimento ai presupposti dell'azione spettante ai creditori sociali (insufficienza patrimoniale cagionata dall'inosservanza di obblighi di conservazione del patrimonio sociale) quanto con riferimento ai presupposti dell'azione sociale (danno prodotto alla società da ogni illecito doloso o colposo degli amministratori per violazione di doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo, ovvero inerenti al diligente adempimento delle rispettive funzioni). Alla natura contrattuale dell'azione "de qua" consegue, ancora, che, mentre su chi la promuove grava esclusivamente l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombe, per converso, su amministratori e sindaci l'onere di dimostrare la non imputabilità a sè del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti. (massima ufficiale)