Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14570 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 29 Luglio 2011. .


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Cessazione - Concordato fallimentare - In genere - Relazione giurata ex art. 124, terzo comma, legge fall. - Omologazione - Mancanza - Deducibilità - Limiti - Poteri di valutazione dei beni da parte del tribunale - Ambito



In tema di concordato fallimentare, nella specie proposto da un terzo, la mancata proposizione di censure di ordine sostanziale in relazione alla formazione delle classi previste dalla proposta concordataria esclude l'interesse, da parte dei debitori opponenti, a far valere il vizio inerente alla mancata presentazione della relazione giurata di cui all'art. 124, terzo comma, legge fall., attinente alla valutazione dell'immobile del creditore ipotecario per il quale la proposta preveda il soddisfacimento non integrale, risultando che tale soggetto non ha presentato opposizione alla proposta ed ha, anzi, aderito ai pareri esposti dagli organi della procedura ed alla valutazione del cespite compiuta dal tribunale; il predetto vizio, infatti, può essere preso in considerazione soltanto nell'ambito della valutazione, demandata al giudice dall'art. 129, settimo comma, legge fall., in ordine alla praticabilità di alternative idonee ad assicurare una percentuale più elevata di soddisfazione dei crediti e sempre che sia stata approvata la proposta con il dissenso di una o più classi di creditori e risultino opposizioni dei creditori dissenzienti. (massima ufficiale)