Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14574 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. III, 09 Ottobre 2012. .


Responsabilità civile - Professionisti - Attività medico-chirurgica - Diligenza esigibile dal sanitario - Contenuto



La diligenza esigibile dal medico nell'adempimento della sua prestazione professionale, pur essendo quella "rafforzata" di cui al secondo comma dell'art. 1176 c.c., non è sempre la medesima, ma varia col variare del grado di specializzazione di cui sia in possesso il medico, e del grado di efficienza della struttura in cui si trova ad operare. Pertanto dal medico di alta specializzazione ed inserito in una struttura di eccellenza è esigibile una diligenza più elevata di quella esigibile, dinanzi al medesimo caso clinico, da parte del medico con minore specializzazione od inserito in una struttura meno avanzata. (massima ufficiale)