Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14580 - pubb. 01/07/2010

Impugnazione dei crediti ammessi "ex" art. 100 l.f. ed espropriazione forzata sui beni del fallito iniziata prima del fallimento

Cassazione civile, sez. I, 16 Luglio 2005, n. 15103. Est. Genovese.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Formazione dello stato passivo - Impugnazione dei crediti ammessi - Ricorso e sua notificazione - Erronea indicazione della parte convenuta - Nullità - Costituzione del vero destinatario - Sanatoria con effetto retroattivo - Configurabilità - Già avvenuta decorrenza del termine per la proposizione dell'impugnazione - Irrilevanza

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Formazione dello stato passivo - Impugnazione dei crediti ammessi - Deposito del ricorso dopo la chiusura al pubblico dell'ufficio di cancelleria nell'ultimo giorno utile - Orario regolamentare - Fatto notorio - Esclusione - Prova incombente sul creditore ammesso, deducente la tardività dell'impugnazione - Sussistenza

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Ammissione al passivo - In genere - Elezione di domicilio "ex" art. 93 legge fall. - Conseguenze - Notificazione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 100 legge fall. al domicilio eletto - Necessità - Inosservanza - Nullità della notificazione - Costituzione in giudizio del creditore - Sanatoria con effetto "ex tunc" - Configurabilità

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Liquidazione dell'attivo - In genere - Espropriazione forzata su beni del fallito iniziata prima del fallimento - Dichiarazione di fallimento - Conseguenze - Sostituzione automatica del curatore al creditore istante - Scelta del curatore di non coltivare la procedura - Improcedibilità della stessa - Caducazione degli effetti sostanziali del pignoramento - Esclusione - Fondamento



In tema di impugnazione dei crediti ammessi "ex" art. 100 legge fall., la nullità del ricorso introduttivo e della sua notificazione per erronea indicazione della parte convenuta resta sanata con efficacia "ex tunc" per effetto della costituzione in giudizio dell'effettivo destinatario, a nulla rilevando che detta costituzione sia avvenuta quando già era decorso il termine di quindici giorni per proporre l'impugnazione. (massima ufficiale)

In tema di ricorso, "ex" art. 100 legge fall., per l'impugnazione dei crediti ammessi, al fine di stabilirne la tempestività, ove il deposito del ricorso sia avvenuto l'ultimo giorno utile, occorre accertare l'orario di apertura al pubblico della cancelleria del giudice fallimentare, essendo irrilevante l'eventuale protrazione del servizio dei funzionari ad essa addetti per il disbrigo del lavoro interno. Al riguardo, deve escludersi che l'orario di apertura della cancelleria possa rientrare nell'ambito delle nozioni di fatto di comune esperienza, a nulla rilevando che il giudice dell'impugnazione sia in servizio presso lo stesso ufficio giudiziario al quale appartiene la cancelleria ove il ricorso è stato depositato; pertanto, spetta al creditore ammesso - che deduca la tardività del ricorso in impugnazione "ex" art. 100 legge fall., depositato l'ultimo giorno utile, sul rilievo che l'orario stabilito per la apertura al pubblico della cancelleria non consentiva la ricezione dell'atto nell'ora (nella specie, alle tredici e venti) posta dal cancellerie accanto alla data del deposito del ricorso - dimostrare l'orario regolamentare di apertura al pubblico di quell'ufficio di cancelleria. (massima ufficiale)

In tema di domande di ammissione al passivo fallimentare, l'elezione di domicilio da parte di uno dei creditori istanti "ex" art. 93 legge fall. comporta che tutte le successive notificazioni vengano effettuate al domicilio eletto, con conseguente nullità della notifica del ricorso in impugnazione, ai sensi dell'art. 100 della medesima legge, che sia effettuata - anziché presso il domicilio eletto - presso la sede legale del creditore la cui ammissione al passivo sia contestata. Tale nullità, peraltro, resta sanata, con efficacia "ex tunc", dall'avvenuta costituzione in giudizio del creditore medesimo. (massima ufficiale)

Nell'ipotesi in cui, prima della dichiarazione di fallimento, sia stata iniziata da un creditore l'espropriazione di uno o più immobili del fallito, a norma dell'art. 107 legge fall., il curatore si sostituisce al creditore istante, e tale sostituzione opera di diritto, senza che sia necessario un intervento da parte del curatore o un provvedimento di sostituzione da parte del giudice dell'esecuzione. Pertanto, ove il curatore ritenga di attuare altre forme di esecuzione, la procedura individuale, non proseguita, per sua scelta, dal curatore, né proseguibile, ai sensi dell'art. 51 legge fall., dal creditore istante, diventa improcedibile, ma tale improcedibilità non determina la caducazione degli effetti sostanziali del pignoramento (tra cui quello, stabilito dall'art. 2916 cod. civ., in base al quale nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione non si tiene conto delle ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento), giacché nella titolarità di quegli effetti è già subentrato, automaticamente e senza condizioni, il curatore, a norma dell'art. 107 legge fall. (massima ufficiale)


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