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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14588 - pubb. 01/07/2010.

Azione di responsabilità nei confronti del cessato curatore fallimentare


Cassazione civile, sez. I, 08 Settembre 2011, n. 18438. Est. Bernabai.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Curatore - Obblighi - Responsabilità - Azione di responsabilità del cessato curatore fallimentare - Condizioni - Revoca dell'incarico - Necessità - Esclusione - Fondamento - Approvazione del rendiconto - Efficacia preclusiva - Esclusione - Fondamento


È ammissibile l'azione di responsabilità nei confronti del cessato curatore fallimentare, pur in assenza della previa revoca dell'incarico e nonostante l'avvenuta approvazione del rendiconto, in quanto, da un lato, nonostante l'art. 38 legge fall. preveda l'ipotesi della revoca del curatore prima dell'esercizio dell'azione di responsabilità, tale indicazione non deve considerarsi tassativa, bensì solo normale secondo "l'id quod plerumque accidit", con esclusione, quindi, di ogni effetto preclusivo in dipendenza di dimissioni volontarie e preventive, accettate dall'ufficio e seguite da sostituzione, e dall'altro lato, perché l'approvazione del rendiconto non ha effetto preclusivo di detta azione, che ha la sua sede naturale, ma non esclusiva, nel giudizio di rendiconto, attesa l'ammissibilità della scissione del controllo gestionale da quello contabile

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