Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14594 - pubb. 01/07/2010

.

Cassazione civile, sez. I, 27 Ottobre 2006. .


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Attività fallimentari - Amministrazione - Obblighi del curatore - In genere - Beni soggetti a pubblica registrazione - Dichiarazione di fallimento - Notifica ai competenti uffici di estratto della sentenza - Effettuazione - Sufficienza - Omessa annotazione - Responsabilità del curatore - Esclusione



Con riferimento all'obbligo del curatore fallimentare, ai sensi dell'art. 88, secondo comma, legge fall., di notificare un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri, va esclusa ogni responsabilità del curatore qualora la Conservatoria abbia omesso di dar corso alla sua richiesta, non sussistendo a suo carico alcun obbligo di verificare l'adempimento dei doveri incombenti su altro ufficio, dalla violazione dei quali discende la eventuale responsabilità di quest'ultimo. Né rileva l'eventuale instaurarsi di una illegittima prassi delle Conservatorie che richiedano la presentazione di una nota di trascrizione da parte del curatore, sul quale incombe soltanto l'obbligo di cui alla disposizione sopraindicata, senza che il dovere di diligenza di cui all'art 38 legge fall. si estenda fino all'obbligo di attivarsi a tutela dei terzi in relazione non alla condotta propria, ma a quella di altri soggetti. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato