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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14607 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 02 Dicembre 2010, n. 24548. Est. Rordorf.

Mandato - Obbligazioni del mandatario - Obbligo di rendiconto - Contratto di gestione individuale di portafogli titoli - Rendiconto periodico - Onere legale del cliente di contestazione entro un termine determinato - Sussistenza - Esclusione - Fondamento - Obbligo del cliente di agire in buona fede - Configurabilità - Valutazione del comportamento complessivo del contraente da parte del giudice - Ammissibilità


Con riguardo al contratto di gestione individuale di patrimoni mobiliari, il rendiconto periodicamente inviato al cliente dalla società di gestione del portafoglio di strumenti finanziari costituisce un vero conto di gestione e non un mero riepilogo di dati storico-contabili, ma la normativa di settore non pone alcun termine entro cui il cliente sia onerato della contestazione del rendiconto, né si dà applicazione analogica dell'art. 119 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 o dell'art. 1832 c.c. in tema di approvazione tacita dell'estratto conto bancario, attesa la differenza di contenuto e di funzione fra quest'ultimo ed i rendiconti di gestione, ovvero dell'art. 1712, secondo comma, cod. civ., il quale presuppone che l'esecuzione dell'incarico sia già interamente avvenuta e non si presta a disciplinare il contratto di gestione individuale di portafogli, che ha regole sue proprie essenzialmente dettate dall'esigenza di fornire all'investitore un "surplus" di tutela: pertanto, il mancato reclamo entro il termine prefissato non comporta la decadenza dal diritto di agire in responsabilità nei confronti del gestore, sebbene il comportamento complessivo del cliente, che come quello del gestore deve essere improntato a buona fede, possa essere valutato dal giudice nel contesto delle risultanze istruttorie. (massima ufficiale)

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