Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14613 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 29 Luglio 2014. .


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - In genere - Legge n. 95 del 1979 - Azione revocatoria - Esercizio nella procedura di amministrazione straordinaria - Aiuto di Stato vietato dall'art. 87 (già art. 92) del Trattato CE - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Esercizio dell'azione prima o durante la liquidazione dei beni aziendali - Rilevanza ai fini dell'individuazione dell'aiuto di Stato - Esclusione



L'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare nell'ambito dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, come regolata dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 (di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 gennaio 1979, n. 26) non integra un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 (ora 92) del Trattato CE, trattandosi di procedimento attivabile ordinariamente nel corso della procedura falimentare, senza che rilevi la distinzione tra fase conservativa e fase liquidatoria, onde ricavarne che l'azione revocatoria non comporta aiuti alle imprese sotto il profilo di un finanziamento forzoso unicamente se esercitata nella seconda fase, atteso che l'azione revocatoria, anche quando esercitata durante la fase conservativa, è diretta a produrre risorse da destinare alla espropriazione forzata a fini satisfattori, di tutela degli interessi dei creditori. Né rileva che il bene recuperato con l'azione revocatoria non sia destinato immediatamente alla liquidazione ed al riparto tra i creditori, poiché è sufficiente che esso concorra con gli altri beni a determinare il patrimonio ripartibile al termine del tentativo di risanamento. (massima ufficiale)