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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14624 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 09 Aprile 2014, n. 8372. Est. Lorito.

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio - In genere - Danno provocato da più soggetti - Responsabilità solidale a prescindere dal titolo, contrattuale o extracontrattuale, in base al quale si risponde - Sussistenza - Fondamento


In tema di infortuni sul lavoro, quando un danno di cui si chiede il risarcimento è determinato da più soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta contribuisce alla produzione dell'evento dannoso, si configura una responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1294 cod. civ. fra tutti costoro, qualunque sia il titolo per il quale ciascuno di essi è chiamato a rispondere, dal momento che, sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, se un unico evento dannoso è ricollegabile eziologicamente a più persone, è sufficiente, ai fini della responsabilità solidale, che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, alla luce dei principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dei danni (patrimoniali e non) da risarcire. (massima ufficiale)

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