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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14627 - pubb. 05/04/2016.

Nullità delle clausole del conto corrente per violazione di norme imperative; rilevabilità in ogni stato e grado del giudizio in presenza di contestazione del titolo posto a fondamento della richiesta e di elementi già acquisiti al giudizio


Appello di Firenze, 22 Marzo 2016. Est. Carla Santese.

Conto corrente - Violazioni di norme imperative - Nullità - Contestazione del titolo posto a fondamento della richiesta - Elementi già acquisiti al giudizio - Rilevabilità in ogni stato e grado del giudizio


La nullità delle clausole del contratto di conto corrente conseguente a violazioni di norme imperative (come ad esempio, clausole in cui è stato previsto un tasso d’interesse usurario o la capitalizzazione con qualsiasi periodicità degli interessi a debito o la commissione di massimo scoperto o l’anticipazione non contrattualizzata della valuta) qualora vi sia stata contestazione anche per ragioni diverse sul titolo posto a fondamento della richiesta di interessi, può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio, purché basata su elementi già acquisiti al giudizio, senza che ciò si traduca in una violazione dei principi della domanda e del contraddittorio. (Antonio Volanti) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Antonio Volanti del Foro di Roma


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