Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14629 - pubb. 05/04/2016

Azione revocatoria, consecuzione di concordato preventivo e fallimento e computo dei termini per l'esercizio dell'azione revocatoria

Cassazione civile, sez. I, 29 Marzo 2016, n. 6045. Est. Terrusi.


Fallimento - Concordato preventivo - Consecuzione tra le procedure - Manifestazione di un'unica crisi d'impresa - Natura unitaria della procedura anche in presenza di iato temporale - Computo dei termini per l'azione revocatoria

Fallimento - Azioni revocatorie - Decadenza dall'azione e computo dei termini - Natura decadenziale del termine - Effetti sulla rilevabilità della decadenza - Eccezione di parte - Necessità



Ove al concordato preventivo faccia seguito il fallimento, il susseguirsi delle due procedure darà luogo ad una procedura unitaria il cui inizio deve essere individuato nella prima, dalla quale decoreranno i termini per l'esercizio dell'azione revocatoria anche nell'ipotesi in cui tra concordato e fallimento vi sia uno iato temporale, in quanto costituiscono entrambi manifestazione di un'unica situazione di crisi dell'impresa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
 
La natura decadenziale del termine di cui all'articolo 69-bis legge fall. per l'esercizio delle azioni revocatorie incide esclusivamente sulla inapplicabilità di sospensione e interruzione dei termini, non sul regime della rilevabilità della decadenza, la quale postula l'eccezione di parte secondo il principio generale di cui all'articolo 2969 c.c. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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