Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14658 - pubb. 15/02/2016

Classi costituite da un solo creditore ed effetti sulla disciplina ratione temporis applicabile per effetto della presentazione di una nuova domanda di concordato

Tribunale Asti, 11 Febbraio 2016. Est. Teresa Maria Francioso.


Concordato preventivo - Classi - Criteri di formazione - Regola generale della pluralità di crediti suddivisi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei - Formazione di classi formate da un solo creditore - Inammissibilità della proposta

Concordato preventivo - Entrata in vigore del D.L. 83/2015 - Modifica della proposta - Nuova proposta di concordato - Distinzione - Disciplina applicabile



È inammissibile la proposta di concordato la quale preveda la formazione di due classi su tre composte da un solo creditore, senza che siano state indicate le ragioni che giustificano la deroga alla regola generale, desumibile dall'articolo 160 legge fall., della formazione della classe mediante l'inserimento di una pluralità di crediti suddivisi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La modifica di una proposta di concordato preventivo introdotto con ricorso depositato anteriormente all'entrata in vigore del D.L. 83/2015 deve essere attentamente valutata onde verificare se la stessa si risolva in una semplice modifica ovvero dia luogo ad una nuova domanda di concordato che, come tale, dovrà essere regolata dalla nuova disciplina. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Silvio Martinelli


Il testo integrale


 


Testo Integrale