Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14729 - pubb. 13/04/2016

Contratto autonomo di garanzia e tutela del consumatore

Tribunale Milano, 04 Aprile 2016. Est. Margherita Monte.


Consumatori - Qualifica - Garanzia a favore di soggetto non consumatore - Nullità delle clausole abusive - Anatocismo



La qualifica di Consumatori nei riguardi dei sottoscrittori di una garanzia a favore di soggetto non consumatore determina l’applicabilità delle norme a tutela del Consumatore e quindi la nullità delle clausole abusive contenute nel contratto anche nell’ipotesi di qualificazione della garanzia in termini di contratto autonomo. Ne consegue la nullità delle clausole limitative della facoltà di opporre le eccezioni inerenti il rapporto fondamentale, anche alla luce dei principi espressi dall’Ordinanza della Corte di Giustizia 19.11.2015 nella causa C-74/15.

Devono essere valutati come gravi motivi di contestazione del credito azionato dalla Banca quelli relativi all’anatocismo, applicato per tutta la durata al rapporto di conto corrente n. 149893 sulla base del contratto di apertura di credito del 31.3.1999 (doc. 9 opposta). Si tratta, infatti, di contratto antecedente la Delibera Cicr del 2000 rispetto al quale la Banca non ha ancora documentato la comunicazione alla correntista ex art. 7 della Delibera. (Gladys Castellano) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Gladys Castellano del Foro di Bergamo
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