Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14736 - pubb. 14/04/2016

Donazione di cosa, in tutto o in parte e nullità per mancanza di causa donandi

Cassazione Sez. Un. Civili, 15 Marzo 2016, n. 5068. Est. Petitti.


Donazione di cosa, in tutto o in parte, altrui - Nullità - Fondamento - Limiti - Quota di bene indiviso di massa ereditaria - Inclusione - Nullità



La donazione di cosa, in tutto od in parte, altrui è nulla per mancanza di causa donandi, salvo che l’alterità del bene sia nota alle parti e risulti dal titolo, traducendosi in una donazione obbligatoria di dare; ne consegue che è nulla la donazione della quota del bene indiviso di una massa ereditaria da parte del coerede, non potendosi, prima della divisione, ritenere che il singolo bene faccia parte del patrimonio del coerede donante. (Patrizia Perrino) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Patrizia Perrino del Foro di Verona


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