Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14766 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Verona, 24 Marzo 2016. .


Mediazione obbligatoria – Domanda riconvenzionale – Suo assoggettamento alla mediazione – Esclusione



Sul tema dell’assoggettamento alla mediazione obbligatoria della domanda riconvenzionale (inedita o meno) rientrante nelle materie di cui al D.Lgs. 28/10 (come anche delle domande dei terzi chiamati in causa, delle domande trasversali, della reconventio reconventionis), deve ritenersi preferibile la più ragionevole e razionale tesi negativa, che si fonda: A) sull’esigenza di interpretare l’art. 5 D.Lgs. 28/10 alla luce dei principi: 1) di ragionevole durata del processo; 2) di efficienza ed effettività della tutela giurisdizionale rispetto alle norme di deroga alla giurisdizione alla luce dell’art. 24 Cost.; 3) di equilibrio nella relazione tra procedimento giudiziario e mediazione come espresso dalla Direttiva 2008/52/CEE; B) sull’esigenza di rispettare l’autentica finalità dell’istituto mediatorio che è marcatamente deflattiva, tenuto conto che, rispetto alla domanda riconvenzionale, l’esperimento della mediazione non sortisce l’effetto di chiudere il giudizio in corso non essendo generalmente idoneo, dopo il fallimento del procedimento di mediazione sulla domanda principale, a porre fine al giudizio idoneo; C) sull’esigenza di evitare la formulazione di domande riconvenzionali ‘strumentali’ al solo fine di imporre al giudice l’invio in mediazione, con conseguente allungamento dei tempi processuali anche per la definizione della domanda principale. (Eugenia Tommasi Di Vignano) (riproduzione riservata)