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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14782 - pubb. 19/04/2016.

L’effetto preclusivo all’azione esecutiva sui beni costituiti in fondo patrimoniale non è opponibile ai crediti derivanti da fatto illecito


Tribunale di Como, 14 Marzo 2016. Est. Petronzi.

Fondo patrimoniale - Effetto preclusivo all’azione esecutiva - Presupposti - Beni immobili - Doppia pubblicità

Fondo patrimoniale - Effetto preclusivo all’azione esecutiva - Presupposti - Debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia - Criterio identificativo

Fondo patrimoniale - Effetto preclusivo all’azione esecutiva - Presupposti - Debiti contratti - Inopponibilità ai crediti derivanti da fatto illecito

Fondo patrimoniale - Effetto preclusivo all’azione esecutiva - Presupposti - Onere della prova - Presunzioni semplici

Fondo patrimoniale - Effetto preclusivo all’azione esecutiva - Presupposti - Anteriorità o posteriorità del debito - Irrilevanza


L’effetto preclusivo all’azione esecutiva, ex art. 170 c.c., sui beni immobili conferiti in fondo patrimoniale è subordinato alla duplice verifica, da un lato, della doppia pubblicità a norma dell’art. 162, u.c., c.c. (annotazione a margine dell’atto di matrimonio, con funzione di pubblicità dichiarativa) e a norma dell’art. 2647 c.c. (trascrizione presso i RRII, con funzione di pubblicità notizia) e, dall’altro, della estraneità dei debiti ai bisogni della famiglia. (Giuseppe D’Elia) (riproduzione riservata)

Il criterio identificativo dei debiti per i quali non opera l’effetto preclusivo all’azione esecutiva, ex art. 170 c.c., va ricercato non già nella natura dell’obbligazione, ma nella concreta relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, escludendosi solo quei debiti sorti per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi. (Giuseppe D’Elia) (riproduzione riservata)

Per i crediti derivanti da fatto illecito è sempre possibile agire in executivis sui beni conferiti in fondo patrimoniale in quanto l’effetto preclusivo all’azione esecutiva, ex art. 170 c.c., si riferisce testualmente a debiti «contratti» (per scopi estranei ai bisogni della famiglia), così escludendosi senz’altro i debiti ex delicto. (Giuseppe D’Elia) (riproduzione riservata)

L’onere della prova della sussistenza dei presupposti di applicabilità dell’effetto preclusivo dettato dall’art. 170 c.c. grava su chi intende avvalersi del divieto di escussione e può essere fornita anche a mezzo di presunzioni semplici. (Giuseppe D’Elia) (riproduzione riservata)

L’anteriorità o la posteriorità del sorgere del debito rispetto alla costituzione del fondo patrimoniale è irrilevante per l’effetto preclusivo all’azione esecutiva, ex art. 170 c.c., in quanto tale effetto è radicato sulla sola estraneità dei debiti contratti ai bisogni della famiglia, salva la possibilità per il creditore, ricorrendone i presupposti, di agire in via revocatoria. (Giuseppe D’Elia) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Giuseppe D'Elia


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