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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14806 - pubb. 22/04/2016.

Diritto reale di abitazione e comodato vita natural durante: il ruolo 'discretivo' della comune volontà negoziale


Tribunale di Torre Annunziata, 31 Marzo 2016. Est. Silvia Blasi.

Diritto reale di abitazione – Limitazioni convenzionali alle facoltà di godimento dell’habitor – Configurabilità – Esclusione – Qualificazione in termini di comodato vita natural durante – Sussistenza


Al fine di determinare se le parti, nell’esercizio dell’autonomia privata loro riconosciuta, abbiano voluto costituire un diritto reale di abitazione o se, al contrario, abbiano inteso dar vita ad un comodato vita natural durante, occorre indagare la comune volontà delle parti, secondo i canoni ermeneutici di cui all’art. 1362 e ss c.c. Pertanto, laddove i contraenti abbiano convenzionalmente limitato le facoltà di godimento tipicamente caratterizzanti il diritto di abitazione, deve affermarsi la qualificazione del rapporto in termini di diritto personale di godimento, non potendo i privati creare figure di diritti reali al di fuori di quelle previste dalla legge, né modificarne gli aspetti di sostanza e contenuto, stanti i principi di tipicità e di “numerus clausus” dei diritti reali. (Nella specie il Tribunale ha ritenuto che la circostanza per la quale i contraenti avessero convenzionalmente pattuito che il solo beneficiario potesse godere dell’immobile - con espressa esclusione, dunque, dei familiari con lo stesso conviventi - rappresentasse un significativo dato ermeneutico per escludere la qualificazione del rapporto in termini di diritto reale di abitazione, figura negoziale, tale ultima, che per definizione normativa contempla l’estensione delle facoltà di godimento ai familiari dell’”habitor”). (Fabio Internicola) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Fabio Internicola


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