Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14840 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 31 Agosto 2015. .


Contratti di intermediazione finanziaria - Responsabilità dell'intermediario - Violazione degli obblighi informativi - Successivi inviti a diversificare gli investimenti ed a disinvestire - Attenuazione della responsabilità ex art. 1227 c.c. - Inidoneità



In tema di contratti di intermediazione finanziaria, l'intermediario, che sia rimasto inadempiente agli specifichi obblighi informativi previsti dalla legge con riferimento alle operazioni inadeguate, non può invocare l'attenuazione della sua responsabilità, ex art. 1227 c.c., per non avere l'investitore condiviso i suggerimenti (nella specie, a diversificare gli investimenti o a disinvestire) da lui ricevuti dopo l'esecuzione dell'ordine di acquisto ed entro il termine di scadenza dell'investimento, atteso che una siffatta condotta non comporta un'esposizione volontaria ad un rischio, né viola una regola di comune prudenza. (massima ufficiale)