Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14853 - pubb. 01/07/2010

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Appello Venezia, 18 Aprile 2016. .


Fallimento - Dichiarazione - Procedimento - Iniziativa del pubblico ministero - Poteri di impulso del pubblico ministero - Disponibilità - Esclusione



Deve dubitarsi del fatto che il pubblico ministero possa rinunciare alla iniziativa avviata, non essendo assimilabili i poteri di impulso a tale organo attribuiti nei processi civili (e fra essi di quello diretto all’apertura del fallimento) a quelli delle parti private, dal momento che il pubblico ministero agisce per dovere d’ufficio e nell’interesse pubblico, a differenza delle altre parti, che perseguono interessi individuali e privati. Il Pubblico Ministero è, infatti, parte del processo solo in senso formale e non può disporre degli interessi d’indole generale, dei quali la legge gli affida la tutela. Egli, pertanto, una volta esercitata l’azione, non può rinunziarvi, spettando unicamente al giudice decidere sulla stessa, senza che eventuali ripensamenti del pubblico ministero possano vincolarlo nel momento della decisione e senza neppure che siano vincolanti le conclusioni da lui formulate. (Nel caso di specie, il pubblico ministero aveva chiesto l'accoglimento del reclamo avverso la dichiarazione di fallimento). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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