Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14868 - pubb. 28/04/2016

Sovraindebitamento e decreto di nomina di professionista in sostituzione O.C.C.

Tribunale Massa, 28 Gennaio 2016. Est. Pellegri.


Sovraindebitamento – Decreto di nomina di professionista in sostituzione O.C.C. – Definizione autonomo procedimento ex 737 ss. C.p.c. – Procedure ex L. 3/2012 – Legittimazione attiva – Debitore (a ministero rappresentante tecnico) – Principio alternatività – Domanda apertura contestuale di più procedure – Inammissibilità



Il procedimento avente ad oggetto la nomina di un professionista che faccia le veci dell’organismo di composizione della crisi, ove non ancora istituito (disciplina transitoria, art. 15, comma 9, L. 3/2012), deve considerarsi definito con il decreto presidenziale di nomina, ex artt. 737 ss. C.p.c., del professionista in sostituzione dell’O.C.C.

La legittimazione attiva a formulare la proposta di accordo con i creditori spetta (non al professionista di cui al punto che precede ma) al debitore (non personalmente, bensì) a ministero di un rappresentante tecnico, mediante deposito di ricorso ex art. 737 ss. C.p.c.

Il principio di alternatività desumibile dall’art. 14 ter L. 3/2012 esclude l’ammissibilità di una domanda cumulata di apertura contestuale di due delle procedure previste dalla disciplina del sovraindebitamento (nella specie: “Accordo di composizione della crisi” e “Liquidazione del patrimonio”). (Fiorenza Chiara Villa) (riproduzione riservata)


Segnalazione della Dott.ssa Fiorenza Chiara Villa, tirocinante presso il Tribunale di Massa


Il testo integrale


 


Testo Integrale