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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14925 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Rimini, 19 Aprile 2016. .

Procedure concorsuali – Procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa – Effetti per i creditori – Giudizio civile pendente – Pronuncia di compensazione – Inammissibilità – Necessità di insinuazione del credito nella procedura – Sussistenza


Non può essere pronunciata in sede civile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 56 l. fall., la compensazione di un credito vantato dalla società ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con un controcredito della parte in bonis, specie se tale credito, come quello vantato dalla società attrice, sia illiquido, dovendo ancora essere determinato nel suo esatto ammontare, stante la sua natura risarcitoria.

Merita adesione l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui la regola per la quale le posizioni creditorie verso il fallito o l’impresa assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa siano tutelabili esclusivamente nelle forme previste dagli artt. 92 e 209 l. fall. opera anche qualora sia chiesta la compensazione del credito con altro credito azionato in giudizio dal curatore fallimentare o dal commissario liquidatore, poiché la compensazione può essere riconosciuta soltanto in sede fallimentare o nell’ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa e, anche quando sia stata dedotta solo in via di eccezione, presuppone comunque l’accertamento del debito del fallito o dell’impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa (vedi Cass. 4 settembre 2014 n.18691; Cass. 30 luglio 2009 n. 17749; Cass. 2008/7967; Cass. 2008/5063; Cass. 2007/13769; Cass. 2005/453). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)