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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1494 - pubb. 07/02/2009.

Accordo di ristrutturazione con transazione fiscale


Tribunale di Ancona, 12 Novembre 2008. Est. Ragaglia.

Accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale – Oggetto del giudizio del tribunale – Fattibilità dell’accordo – Sufficiente liquidità per il pagamento dei creditori estranei – Sussistenza.


In tema di accordi di ristrutturazione ex art. 182 ter legge fall., il tribunale deve esprimere un giudizio l’attuabilità dell’accordo tenendo conto che il successivo inadempimento del debitore – per effetto dell’esenzione da revocatoria degli atti esecutivi dell’accordo medesimo – una situazione cui i creditori rimasti estranei non potrebbero, pur se privilegiati, porre rimedio. Il tribunale dovrà quindi valutare la fattibilità del piano in rapporto alle concrete prospettive di realizzo prospettate ed alla sussistenza di una liquidità che consenta il pagamento dei creditori rimasti estranei (nella specie, l’accordo di ristrutturazione si fonda su una transazione fiscale con l’Agenzia entrate, il cui credito costituisce oltre il 98% dei debiti dell’impresa). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Avv. Gianluigi Gentili



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