Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14943 - pubb. 05/05/2016

Revocatoria delle rimesse bancarie, distinzione tra conto scoperto e conto passivo, consistenza e durevolezza

Tribunale Catania, 20 Febbraio 2016. Est. Marino.


Azione revocatoria delle rimesse bancarie – Distinzione tra conto scoperto e conto passivo – Irrilevanza

Azione revocatoria delle rimesse bancarie – Consistenza – Durevolezza – Significato



La nuova formulazione dell’art. 67 co. 3 lett. b) l. fall., nel fare riferimento ad un rientro operato dal correntista sul proprio conto tale da ridurne l’esposizione debitoria nei confronti della banca, prescinde dalla distinzione tra atti e pagamenti, ed attribuisce rilievo solo alla situazione di debito del correntista che, a seguito del rientro, sia stata ridotta, denotando quindi il superamento della tradizionale distinzione – ai fini della qualificazione di una rimessa come revocabile o meno – tra conto scoperto e conto passivo. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)

Il duplice riferimento dell’art. 67 co. 3 lett. b) l. fall. alla durevolezza ed alla consistenza può anche essere inteso come riferimento ad una riduzione dell’esposizione che permanga durevole, cioè che sia di importo e di durata tale da attestare come il rientro non sia fisiologico alla vita di un conto attivo per la vita della società, ossia caratterizzato da continue movimentazioni, ma sia divenuto di fatto funzionale a soddisfare il credito della banca che si riduca stabilmente con rientri consistenti anche se non necessariamente definitivi, non potendo, invece, operare la previsione nella differente ipotesi, ad es., di un conto corrente congelato. La verifica in ordine alla consistenza e durevolezza della riduzione dell’esposizione debitoria del correntista deve essere condotta caso per caso, e non secondo criteri percentuali fissi, e rapportata all’andamento del conto nel periodo semestrale di osservazione, secondo un criterio non circoscritto all’esame delle singole rimesse, ma al loro andamento complessivo, tenuto anche conto dell’importo medio di esse rapportato, ad es., all’importo medio dell’esposizione debitoria del correntista. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)


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