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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1496 - pubb. 08/02/2009.

Registrazione degli ordini, pregressa operatività e mutamento della strategia di investimento


Appello di Torino, 27 Novembre 2008. Est. Stalla.

Intermediazione finanziaria – Omessa registrazione degli ordini su supporto magnetico o elettronico – Responsabilità nei confronti della Consob – Sussistenza – Incidenza nei rapporti con il cliente – Irrilevanza.

Adeguatezza dell’operazione – Valutazione – Pregressa sporadica operatività in titolo di maggior rischio – Irrilevanza – Mutamento della strategia di investimento e del coefficiente di rischio del portafoglio – Rilevanza.


L’omessa registrazione degli ordini di borsa su supporto magnetico o elettronico, così come prescritto dal regolamento Consob, può fondare la responsabilità dell’intermediario sul piano amministrativo, rimessa all'accertamento dell’autorità di vigilanza, ma non rileva sulla validità dell’investimento nel rapporto con il cliente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nella valutazione della adeguatezza dell’operazione, non rileva tanto il fatto che l’investitore abbia in precedenza effettuato sporadiche operazioni in titoli azionari, quanto il tipo di investimenti che lo stesso era solito effettuare e la valutazione se l’acquisto di un titolo particolarmente rischioso (nella specie obbligazioni Cirio) si configuri come una vera e propria svolta nella strategia personale di investimento e conversione di un portafoglio sicuro in uno ad altissimo rischio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Sebastiano Zuccarello


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