Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14995 - pubb. 13/05/2016

Pubblicità e competitività nella vendita giudiziaria e potere di sospensione ex art. 108 l.f.

Tribunale Massa, 02 Febbraio 2016. Est. Pellegri.


Reclamo contro decreto Giudice Delegato – Soggetti legittimati – Curatore fallimentare – Esclusione – Principi di pubblicità e competitività vendita giudiziaria – Presupposto per impedimento perfezionamento vendita – Successiva offerta migliorativa – Requisito non sufficiente – Rilevante inferiorità del prezzo



1) Il curatore fallimentare non rientra tra i soggetti legittimati in base all’art. 108 l.f. a formulare istanza al giudice delegato affinché egli eserciti i suoi poteri di sospensione della vendita giudiziaria, essendo lo stesso curatore dotato di un autonomo potere discrezionale di sospensione della vendita ovvero di impedimento del suo perfezionamento.
2) La vendita deve avvenire previa adeguata pubblicità e tramite procedure competitive: tali principi sono violati in caso di mancanza del previo parere del comitato dei creditori e della omessa comunicazione all’aggiudicatario dell’ammissione dell’offerta migliorativa e della nuova gara.
3) L’art. 108 l.f. richiede, quale presupposto sostanziale per l’esercizio del potere di impedimento del perfezionamento della vendita, la rilevante inferiorità del prezzo offerto rispetto a quello giusto tenuto conto delle condizioni del mercato; al riguardo la mera presenza di una offerta successiva migliorativa non può essere considerata da sola un requisito sufficiente da cui inferire la notevole inferiorità del prezzo. (Fiorenza Chiara Villa) (riproduzione riservata)


Segnalazione della dott.ssa Fiorenza Chiara Villa, tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013 s.m.i. presso il Tribunale di Massa


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