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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15002 - pubb. 17/05/2016.

Notifica a mezzo PEC: il raggiungimento dello scopo (consegna all'indirizzo del destinatario) sana la nullità


Cassazione Sez. Un. Civili, 18 Aprile 2016, n. 7665. Est. Cirillo.

Notificazioni e comunicazioni - Nullità - Raggiungimento dello scopo - Notificazione a mezzo PEC - Consegna telematica dell'atto all'indirizzo PEC indicato nell'atto introduttivo - Luogo virtuale - Raggiungimento dello scopo - Difformità tra il testo recapitato e quello cartaceo depositato in cancelleria - Irrilevanza - Trasmissione del testo con estensione".doc" in luogo del formato ".pdf" - Irrilevanza


Il principio, sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali, pertanto, la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario" (Cass., sez. lav., n. 13857/2014; conf., sez. trib., n. 1184/2001 e n. 1548/2002). Il risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovverosia l'indirizzo di PEC espressamente a tale fine indicato dalla parte nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, determina infatti il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla PEC.

La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass., sez. trib., n. 26831 del 2014).

Ne consegue che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte.

(Nella specie, i ricorrenti non hanno addotto né alcuno specifico pregiudizio al loro diritto di difesa, né l'eventuale difformità tra il testo recapitato telematicamente, sia pure con estensione ".doc" in luogo del formato ".pdf", e quello cartaceo depositato in cancelleria). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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