Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15008 - pubb. 18/05/2016

Il compimento di atti fraudolenti comporta la revoca del concordato anche qualora i creditori, informati del commissario giudiziale, siano ugualmente disposti ad approvare la proposta

Cassazione civile, sez. I, 05 Maggio 2016, n. 9027. Est. Didone.


Concordato preventivo - Disciplina - Natura negoziale - Presenza di evidenti riflessi pubblicistici - Tutela di interessi di soggetti non aderenti - Revoca dell'ammissione del debitore alla procedura per il compimento di atti fraudolenti - Ratio

Concordato preventivo - Atti fraudolenti posti in essere dal debitore - Espressione del voto in base ad una falsa rappresentazione della realtà - Irrilevanza - Rilevanza del comportamento fraudolento del debitore indipendentemente dalla consumazione della frode



I connotati di natura negoziale riscontrabili nella disciplina dell'istituto del concordato preventivo non escludono evidenti manifestazioni di riflessi pubblicistici, suggeriti dall'avvertita esigenza di tener conto anche degli interessi di soggetti ipoteticamente non aderenti alla proposta, ma comunque esposti agli effetti di una sua non condivisa approvazione, ed attuati mediante la fissazione di una serie di regole processuali inderogabili, finalizzate alla corretta formazione dell'accordo tra debitore e creditori, nonché con il potenziamento dei margini di intervento del giudice in chiave di garanzia.

La revoca dell'ammissione al concordato preventivo, per avere il debitore occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode - revoca contemplata dalla art. 173 legge fall., in modo sostanzialmente invariato rispetto al regime anteriore alla riforma - già per il carattere ufficioso da cui è connotata, non appare riducibile ad una dialettica di tipo meramente negoziale, ma pienamente invece s'iscrive nel novero degli interventi del giudice in chiave di garanzia cui sopra s'è fatto cenno. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La fraudolenza degli atti posti in essere dal debitore, se implica, come già detto, una loro potenzialità decettiva nei riguardi dei creditori, non per questo assume rilievo, ai fini della revoca dell'ammissione al concordato, solo ove l'inganno dei creditori si sia effettivamente realizzato e si possa quindi dimostrare che, in concreto, i creditori medesimi hanno espresso il loro voto in base ad una falsa rappresentazione della realtà. Quel che rileva è il comportamento fraudolento del debitore, non l'effettiva consumazione della frode. Se così non fosse, se cioè l'accertamento degli atti fraudolenti ad opera del commissario potesse essere superato dal voto dei creditori, preventivamente resi edotti della frode e disposti ugualmente ad approvare la proposta concordataria, non si capirebbe perchè il legislatore ricollega invece immediatamente alla scoperta degli atti in frode il potere - dovere del giudice di revocare l'ammissione al concordato. E ciò senza la necessità di alcuna presa di posizione sul punto dei creditori, ormai resi edotti della realtà della situazione venuta alla luce, e senza dare spazio alcuno a possibili successive loro valutazioni in proposito (come, sul piano sistematico, risulta oggi confermato anche dall'applicabilità dell'istituto della revoca per atti fraudolenti sin dalla fase ancora embrionale della procedura, in caso di domanda di concordato con riserva di successiva presentazione della proposta e del piano, a norma della L. Fall., art. 161, comma 6, novellato dal D.L. n. 69 del 2013, art. 82, comma 1, lett. b, convertito con L. n. 98 del 2013).

Il legislatore ha inteso sbarrare la via del concordato al debitore il quale abbia posto dolosamente in essere gli atti contemplati dal citato art. 173 e ciò indipendentemente dalla eventuale approvazione del concordato da parte dei creditori, individuando in tali atti una ragione di radicale non affidabilità del debitore medesimo e quindi, nel loro accertamento, un ostacolo obiettivo ed insuperabile allo svolgimento ulteriore della procedura. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Paola Cuzzocrea


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