Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15029 - pubb. 20/05/2016

La non applicazione della sospensione dei termini all'accertamento dei crediti da lavoro nel fallimento non solo non ne accelera l'incasso, ma sfavorisce il lavoratore rispetto agli altri creditori

Cassazione civile, sez. I, 04 Maggio 2016, n. 8792. Est. Magda Cristiano.


Fallimento - Accertamento del passivo - Crediti da lavoro subordinato - Esenzione dalla sospensione feriale dei termini - Accelerazione dell'incasso del credito - Esclusione - Trattamento non favorevole al lavoratore - Disparità di trattamento rispetto agli altri creditori - Rimessione della questione alle Sezioni Unite della Corte di cassazione



Rimessi gli atti al Primo Presidente, perchè valuti l'opportunità che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si pronuncino sulla questione dell'assoggettabilità o meno al regime della sospensione feriale di cui alla legge n. 742 del 1969 dei termini processuali dei giudizi aventi ad oggetto l'insinuazione allo stato passivo del fallimento di crediti nascenti dal rapporto di lavoro.

La Prima Sezione intende mettere in discussione l'orientamento espresso dalla S.U. secondo il quale la non applicazione della sospensione feriale dei termini alle controversie di lavoro previste dall'art. 409 c.p.c., opera anche nelle cause di accertamento dei crediti di lavoro nel fallimento, in ragione della speciale natura della materia che ne forma oggetto (per tutte, Cass. S.U. n. 24665/09).
"Tale approccio - osserva la Prima Sezione -, che si fonda sul dato strettamente testuale, sembra non tener conto che il mancato assoggettamento delle controversie in materia di lavoro e previdenza ai termini di sospensione feriale trova la sua ragion d'essere nell'intento di dare attuazione al dettato dell'art. 35 Cost. anche in sede contenziosa, garantendo una più rapida definizione dei giudizi in cui sono in discussione i diritti che nascono dal rapporto di lavoro subordinato: ad avviso del collegio, la norma di cui alla L. n. 742 del 1969, art. 3, presiede, in buona sostanza, alle medesime esigenze, di immediatezza e concentrazione del rito laburistico, che hanno condotto alla riforma introdotta dalla L. n. 533 del 1973, ed alle sue successive modifiche.
Queste esigenze non ricorrono però in un procedimento avente ad oggetto l'ammissione di crediti di lavoro allo stato passivo del fallimento, atteso che, quali che siano i suoi tempi di definizione, all'accoglimento della domanda, che è di mero accertamento, consegue il diritto del lavoratore a partecipare al concorso e non già ad ottenere l'immediato pagamento del credito ammesso: il credito verrà soddisfatto, al pari di quello di ogni altro creditore insinuato, solo nel caso, e nei limiti, in cui via sia capienza nell'attivo e solo all'esito della formazione e dell'approvazione di eventuali piani di riparto parziali o di quello finale.
La mancata previsione di norme acceleratorie del procedimento di cui alla L. Fall., art. 93 e segg., in cui si controverta di crediti da lavoro trova dunque logica spiegazione nell'assoggettamento anche di tali crediti alla speciale disciplina concorsuale.
Il ritenere, ciò nonostante, che il procedimento predetto rientri fra quelli contemplati dalla L. n. 742 del 1969, art. 3, non comporta alcun vantaggio per il lavoratore, ma, al contrario lo sfavorisce rispetto a tutti gli altri creditori, precludendogli di usufruire di un maggior termine per impugnare il provvedimento di esclusione dallo stato passivo pur in difetto di quelle esigenze di speditezza che giustificano l'inapplicabilità della sospensione feriale nelle ordinarie controversie di lavoro.
Non può farsi a meno di rilevare, peraltro, come, nel pervenire all'interpretazione dell'art. 3 cit., che qui si contesta, non sia stato tenuto nella giusta considerazione il fatto che, nel regime anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2006, di riforma organica delle procedure concorsuali, tutti i giudizi di impugnazione allo stato passivo erano regolati dal rito di cognizione ordinaria.
L'affermazione dell'inapplicabilità dei termini di sospensione feriale ad un processo che, sebbene vertente in tema di crediti di lavoro, era scandito secondo forme e tempi certamente non ispirati al principio della concentrazione, oltre a creare un'ingiustificata disparità di trattamento fra i titolari di tali crediti e tutti gli altri creditori, ha di fatto onerato il solo lavoratore del rispetto di esigenze di speditezza non individuate dal legislatore e non avvertite dai giudici, non di rado dando luogo ad esiti che, per certi versi, potrebbero definirsi paradossali, atteso che sono stati dichiarati inammissibili (per tardività) appelli o ricorsi per cassazione proposti contro sentenze emesse a distanza di anni dall'introduzione del giudizio; anche nel caso di specie, del resto, l'opposizione allo stato passivo proposta dai G. è stata definita in primo grado dopo circa tre anni dal deposito del ricorso introduttivo e la corte d'appello ha impiegato quasi due anni per dichiarare inammissibile l'impugnazione.
Non appare, d'altro canto, implausibile una diversa lettura, costituzionalmente orientata, del ridetto art. 3 ,che, facendo leva sull'esplicita menzione dell'art. 409 c.p.c., individui le controversie cui non si applica il termine di sospensione feriale esclusivamente in quelle soggette al rito laburistico.
Nè tale lettura appare preclusa dall'art. 92, dell'ordinamento giudiziario, che pure contempla, fra le cause trattate dai magistrati durante il periodo feriale, quelle relative alla materia del lavoro, attesa la prevalenza della disciplina fallimentare, che attrae nel suo ambito, consentendo di includerle nella relativa materia, le impugnazioni allo stato passivo aventi ad oggetto l'accertamento di crediti di lavoro.
Occorre da ultimo chiedersi se la questione interpretativa abbia ancora rilievo nei giudizi di impugnazione dello stato passivo di fallimenti dichiarati dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. di riforma della legge fallimentare, che ha introdotto l'art. 36 bis, a norma del quale non sono soggetti alla sospensione feriale i soli termini processuali previsti nella L. Fall., artt. 26 e 36. La disposizione è già stata interpretata, in base ad un argomento a contrario, nel senso che la sospensione è applicabile ad ogni altro procedimento c.d. endofallimentare (Cass. nn. 2706/09, 12960/012).
Resta dunque da stabilire se, per la sua specialità, essa prevalga sulla L. n. 742 del 1969, art. 3, consentendo in tal modo di ritenere che nel nuovo regime tutti i giudizi di impugnazione dello stato passivo, ivi compresi quelli aventi ad oggetto l'accertamento di crediti di lavoro, sono soggetti ai termini di sospensione feriale." (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Paola Cuzzocrea


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