Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15031 - pubb. 01/07/2010

.

Cassazione civile, sez. II, 12 Maggio 2016. .


Processo civile telematico - Procedimenti contenziosi iniziati dal 30 giugno 2014 anteriormente alle modifiche di cui al D.L. 83 del 2015 - Deposito telematico dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo - Nullità - Esclusione - Mera irregolarità - Raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti



In tema di processo civile telematico, nei procedimenti contenziosi iniziati dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, nella disciplina dell'art. 16-bis del decreto-legge n. 179 del 2012, inserito dall'art. 1, coma 19, numero 2), della legge n. 228 del 2012, anteriormente alle modifiche apportate dal decreto-legge n. 83 del 2015 (che, con l'art. 19, comma 1, lettera a, n. 1), vi ha aggiunto il comma 1-bis), il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee, dell'atto introduttivo del giudizio, ivi compreso l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non dà luogo ad una nullità della costituzione dell'attore, ma ad una mera irregolarità, sicché ogniqualvolta l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, deve ritenersi integrato il raggiungimento della scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti. (Principio di diritto enunciato dalla Corte)