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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15032 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. II, 12 Maggio 2016. .

Procedimento per ingiunzione - Opposizione - Inammissibilità dell'opposizione - Impugnabilità con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Valore sostanziale di sentenza - Appellabilità


Il provvedimento dichiarativo della inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per difetto di costituzione dell'opponente o per ritardata costituzione del medesimo non è direttamente impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., essendo esso soggetto a gravame secondo i normali criteri del giudizio di cognizione. Invero, nell'opposizione a decreto ingiuntivo, che introduce un ordinario giudizio di cognizione, il decreto di inammissibilità dell'opposizione, adottato per il riscontrato difetto di rituale costituzione dell'opponente, assume valore sostanziale di sentenza ed è pertanto suscettibile di impugnazione mediante appello, con tale mezzo realizzandosi, attraverso la normale garanzia giurisdizionale e nel contraddittorio delle parti interessate, un controllo circa la sussistenza dei presupposti legittimanti la dichiarata inammissibilità (Cass. civ., sez. I, 15 dicembre 1982, n. 6908). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)