Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15046 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. VI, 21 Aprile 2016. .


Fallimento - Opposizione allo stato passivo - Onere della prova - Riferimento "per relationem" a quanto già prodotto avanti al giudice delegato



Qualora l'opponente allo stato passivo abbia tempestivamente indicato in ricorso la documentazione di cui intende avvalersi, facendo riferimento "per relationem" a quanto già prodotto davanti al giudice delegato con formula non di stile, tale da non lasciare dubbi sull'identità degli atti su cui vuole fondare l'opposizione, e ne abbia contestualmente formulato istanza di acquisizione, non è ravvisabile alcuna sua negligente inerzia idonea a giustificare il rigetto del ricorso per inosservanza dell'onere della prova, potendo quell'istanza essere interpretata come autorizzazione al ritiro della documentazione ex art. 90 legge fall., applicabile in virtù della sua portata generale anche al procedimento di opposizione allo stato passivo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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