Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15069 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Monza, 05 Maggio 2016. .


Espropriazione forzata - Reiterazione di istanza di sospensione respinta - Intento defatigatorio - Animus nocendi e colpa sanzionabili in via equitativa ex art. 96, comma 3, c.p.c. - Mala fede o colpa grave - Ricorso abusivo allo strumento processuale



La richiesta di un provvedimento d’urgenza adducendo problematiche già affrontate in un precedente provvedimento dallo stesso giudice, non revocato nel corso del medesimo procedimento esecutivo, va ricondotta a meri intendi defatigatori, e quindi risulta necessariamente connotata da un animus nocendi o dalla colpa, sanzionabili in via equitativa ai sensi dell’articolo 96, comma 3, c.p.c.

L'art. 96, comma 3, c.p.c., infatti, presuppone il requisito della mala fede o della colpa grave, non solo perché è inserito in un articolo destinato a disciplinare la responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che alla fine si rileva infondata non costituisce condotta di per sé rimproverabile (Cassazione civile, sez. VI 30 novembre 2012). (Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto che una istanza di sospensione del processo esecutivo, basata sulle medesime doglianze oggetto di precedente provvedimento, in assenza di motivi sopravvenuti che ne legittimo la riproposizione, costituisca comportamento sanzionabile ai sensi dell’articolo 96, comma 3, c.p.c., quale ricorso abusivo allo strumento processuale). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)