Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15077 - pubb. 26/05/2016

Procedimento amministrativo: la dichiarazione di fallimento comporta l'interruzione del giudizio indipendentemente dalla dichiarazione formale in udienza

Consiglio di Stato, 09 Maggio 2016. .


Procedimento amministrativo - Fallimento - Dichiarazione - Effetti - Perdita della capacità di stare in giudizio - Interruzione - Deposito della documentazione attestante l'evento interruttivo - Dichiarazione formale in udienza del procuratore costituito - Non necessità



Ritenuto che la società appellata ha perso la capacità di stare in giudizio, per effetto della dichiarazione del suo fallimento, e che, ai fini della conseguente interruzione del processo, ai sensi del combinato disposto degli artt.79 c.p.a. e 300 c.p.c., è sufficiente il deposito in giudizio della documentazione attestante l’evento interruttivo, non essendo necessaria la dichiarazione formale in udienza del procuratore costituito (Cons. St., sez. V, 25 gennaio 2016, n. 223). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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