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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15098 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Roma, 19 Novembre 2014. .

Procedimento cautelare - Periculum in mora - Criteri oggettivi e soggettivi - Capacità patrimoniale del debitore - Comportamento del debitore - Simultanea concorrenza dei due presupposti - Esclusione


Con riferimento al requisito del periculum in mora, il giudice di merito può far riferimento, alternativamente, tanto a criteri oggettivi – rappresentati dalla capacità patrimoniale del debitore in relazione all'entità del credito, da desumere da elementi concreti ed attuali – quanto soggettivi, quali il comportamento del debitore che lasci fondatamente temere atti di depauperamento del suo patrimonio, senza che, ai fini della validità del provvedimento di convalida, le due categorie di presupposti debbano simultaneamente concorrere potendo il giudice fare alternativamente riferimento all’uno o all’altro dei menzionati presupposti (cfr., Cassazione civile, sez. II, 26 febbraio 1998, n. 2139; ma si vedano, altresì, Cassazione civile, sez. I, 17 giugno 1998, n. 6042; Cassazione civile, sez. III, 17 luglio 1996, n. 6460, nonché Cassazione civile, sez. III, 13 febbraio 2002, n. 2081  secondo la quale “la motivazione del provvedimento di convalida del sequestro conservativo può far riferimento a precisi, concreti fattori tanto oggettivi che soggettivi, poiché il requisito del periculum in mora può essere desunto sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio”). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)