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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1510 - pubb. 18/02/2009.

Conflitto di interessi nel contratto di investimento e risarcimento integrale del danno in re ipsa.


Tribunale di Milano, 14 Febbraio 2009. Est. Carla Romana Raineri.

Intermediazione finanziaria – Conflitto di interessi nel contratto – Fattispecie di conflitto inteso come situazione, non come azione o risultato dell'azione – Divieto di agire – Sussistenza – Mancanza di informazione – Violazione dell'obbligo di astensione – Responsabilità dell'intermediario – Danno in re ipsa – Risarcimento integrale della perdita.


In difetto di informazione e di successiva autorizzazione del cliente, il divieto legale a carico dell’intermediario di compiere l’operazione in presenza di un interesse in conflitto opera sul semplice presupposto della presenza dell'interesse in conflitto (situazione) ed indipendentemente dall’incidenza dell’interesse sulla condotta dell’intermediario (azione) o sui termini dell’operazione (risultato dell’azione).
Quando è violato un obbligo specifico di astensione finalizzato a prevenire il pericolo del compimento di operazioni in situazioni di pericolo (qual è il conflitto di interessi o l’inadeguatezza), il nesso di causalità tra la violazione dell’obbligo di astensione e le conseguenze dannose seguite è in re ipsa, perché soltanto il risarcimento integrale rende effettivo il precetto specifico di astensione, che diversamente sarebbe svuotato e rifluirebbe nel generico dovere di diligenza professionale. Ne discende che l’intermediario deve essere condannato al risarcimento del danno corrispondente alla intiera perdita dell'investimento.

Segnalazione dell'Avv. Marisa Costelli


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