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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15159 - pubb. 07/06/2016.

Fallimento, esercizio provvisorio dell'impresa e determinazione del compenso al consulente del lavoro


Cassazione civile, sez. I, 12 Maggio 2016, n. 9781. Est. Magda Cristiano.

Fallimento - Esercizio provvisorio - Nomina di consulente del lavoro - Determinazione del compenso - Applicazione della tariffa professionale - Esclusione - Tariffe giudiziale per la liquidazione degli onorari spettanti ai coadiutori - D.M. 30 maggio 2002, art. 10


L'opera svolta dal consulente del lavoro nominato allo scopo di provvedere agli adempimenti connessi alla gestione dell'azienda dichiarata fallita durante il periodo di esercizio provvisorio (nella specie per il tempo strettamente necessario alla ricerca di un affittuario) dovrà essere retribuita non facendo riferimento alle tariffe professionali, ma a quelle giudiziali, in base alle quali si liquidano gli onorari spettanti ai coadiutori (Cass. nn. 10143/2011, 1568/2005); nella specie, in particolare, all'art. 10 del D.M. 30 maggio 2002, che per la perizia o la CTU in materia di accertamento di retribuzioni o contributi previdenziali e ogni altra questione in materia di rapporto di lavoro prevede un onorario variabile da Euro 145,12 ad Euro 582,05 per ciascuna posizione lavorativa. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Fausto Caramella


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