Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15162 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 22 Dicembre 2015. .


Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Espropriazione forzata su beni del fallito - Successiva dichiarazione di fallimento - Conseguenze - Sostituzione di diritto del curatore al creditore procedente - Scelta del curatore di non coltivare la procedura - Improcedibilità della stessa - Conservazione degli effetti sostanziali del pignoramento in favore della massa - Condizioni - Assenza di cause di inefficacia del pignoramento - Fondamento



Ai sensi dell'art. 107 l.fall., come modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006, il curatore fallimentare subentra di pieno diritto nelle procedure esecutive, mobiliari ed immobiliari, pendenti alla data della dichiarazione di fallimento al posto del creditore procedente (che non possa più proseguirle giusta l'art. 51 l.fall.), scegliendo con il programma di liquidazione di sostituirsi a lui, ovvero di proseguire la liquidazione nelle forme fallimentari. In tale ultima ipotesi, l'improcedibilità dell'esecuzione, dichiarata dal giudice dell'espropriazione su istanza del curatore, non determina la caducazione degli effetti sostanziali del pignoramento di cui agli artt. 2913 e segg. c.c., giacché nella titolarità di quegli effetti è già subentrato, automaticamente e senza condizioni, l'organo fallimentare, purché nel frattempo non sia intervenuta una causa di inefficacia del pignoramento medesimo; del resto, opinando diversamente, il curatore sarebbe sempre tenuto a proseguire l'esecuzione singolare onde conservare gli effetti del pignoramento, cosi svilendosi non solo la sua facoltà discrezionale di scelta di cui all'art. 107, comma 6, l.fall., ma anche il suo stesso ruolo centrale assunto dalla programmazione liquidatoria nella riforma del 2006. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato