ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15185 - pubb. 08/06/2016.

Appalto, azione diretta degli ausiliari nei confronti del committente e sopravvenuto fallimento dell'appaltatore


Cassazione civile, sez. I, 14 Gennaio 2016. Est. Rosa Maria Di Virgilio.

Appalto - Ausiliari dell'appaltatore - Diritti verso il committente - Fallimento dell'appaltatore - Richiesta del curatore di pagamento di quanto contrattualmente dovuto - Cessione ai dipendenti dei crediti vantati dal fallito verso il committente con atti successivi al fallimento - Dovere del giudice di valutare d'ufficio detti atti - Sussistenza

Fallimento - Effetti - Per i creditori - Concorso dei creditori - Appalto - Azione diretta degli ausiliari nei confronti del committente - Finalità - Sopravvenuto fallimento dell'appaltatore - Improcedibilità dell'azione - Esclusione - Violazione della "par condicio creditorum" - Insussistenza - Questione di illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza


Richiesto dal Fallimento il pagamento di quanto dovuto in ragione del contratto d'appalto, e risultando che, con verbali di conciliazione ex art. 411 c.p.c. successivi alla dichiarazione di fallimento, il fallito ha ceduto ai dipendenti, a soddisfazione dei crediti retributivi da questi vantati, i crediti che il primo aveva nei confronti dell'appaltante, diffidato dai lavoratori ex art. 1676 c.c., il giudice deve provvedere d'ufficio a valutare detti verbali, al fine di accertare positivamente l'esistenza del credito residuo del fallimento nei confronti dell'ente appaltante. (massima ufficiale)

In materia di appalto, l'apertura del procedimento fallimentare nei confronti dell'appaltatore non comporta l'improcedibilità dell'azione precedentemente esperita dai dipendenti nei confronti del committente, ai sensi dell'art. 1676 c.c., per il recupero dei loro crediti verso l'appaltatore-datore di lavoro, atteso che la previsione normativa di una tale azione risponde all'esigenza di sottrarre il soddisfacimento dei crediti retributivi al rischio dell'insolvenza del debitore e, d'altra parte, si tratta di un'azione "diretta", incidente direttamente sul patrimonio di un terzo (il committente) e solo indirettamente su un credito del debitore fallito, sì da doversi escludere che il conseguimento di una somma, che non fa parte del patrimonio del fallito, possa comportare un nocumento delle ragioni degli altri dipendenti dell'appaltatore, che fanno affidamento sulle somme dovute (ma non ancora corrisposte) dal committente per l'esecuzione dell'opera appaltata; né tale situazione suscita sospetti di incostituzionalità, con riferimento all'art. 3 Cost. (letto in corrispondenza del principio della "par condicio creditorum"), non essendo irrazionale una norma che accordi uno specifico beneficio a determinati lavoratori, anche rispetto ad altri, per l'attività lavorativa dai medesimi espletata e dalla quale un altro soggetto (il committente) abbia ricavato un particolare vantaggio. (massima ufficiale)

Il testo integrale