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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15195 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Cassino, 27 Maggio 2016. .

Procedimento d’urgenza - Articolo 700 c.p.c. - Requisiti del periculum e del fumus boni iuris - Accertamento


Poiché l’art. 700 c.p.c. ha la funzione di garantire la fruttuosità dell’azione di merito, ovvero dell’azione ordinaria, è preliminare che il giudice proceda ad una valutazione, seppur sommaria del fumus boni iuris. Per quanto attiene al c.d. periculum in mora, va sottolineato che esso deve essere accertato e valutato in concreto, nella sua consistenza obiettiva, tenuto conto della circostanze specifiche del caso, soprattutto con riferimento a quelle che possono determinare l’insoddisfazione del diritto. Il predetto requisito non può che consistere in un pericolo attuale, che trovi il proprio substrato nella realtà, rimesso al prudente apprezzamento del giudice, non essendo possibile concedere un provvedimento d’urgenza soltanto sulla base di valutazioni soggettive del postulante (vani timoris, iusta excusatio non est). In buona sostanza, il periculum non può che consistere in un’indagine di fatto, tanto che la stessa si sottrae al sindacato di legittimità, circa l’urgenza di ottenere il provvedimento e circa la prova di tale urgenza. (Antonio Simeone) (riproduzione riservata)