Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15198 - pubb. 09/06/2016

Istanza ex art. 669 novies c.p.c. e istanza ex art. 630 c.p.c.

Tribunale Massa, 08 Gennaio 2016. Est. Pellegri.


Art. 669 novies c.p.c. – Ipotesi tassative – Sequestro conservativo – Sentenza di condanna provvisoriamente esecutiva – Conversione in pignoramento – Mancato compimento delle attività ex art. 156 disp.att. c.p.c. – Inefficacia pignoramento – Estinzione processo esecutivo – Dichiarazione – Competenza (non del giudice del merito ma) del giudice dell’esecuzione



1) L’art. 669 novies c.p.c. trova applicazione nelle sole ipotesi tassative ivi previste, non comprensive della mancata effettuazione delle formalità previste dall’art. 156, primo e secondo comma disp. att. c.p.c., poiché il sequestro conservativo si converte ope legis in pignoramento al momento della pronuncia della sentenza di condanna provvisoriamente esecutiva, la quale determina la pendenza del processo esecutivo.
2) Il sequestro conservativo, convertito in pignoramento, costituisce il primo atto del processo esecutivo e l’attività prevista dall’156, primo e secondo comma disp. att. c.p.c. è una mera attività di impulso processuale, il cui mancato compimento non può cagionare l’inefficacia del sequestro conservativo, ma può contribuire a cagionare l’inefficacia del pignoramento stesso.
3) L’estinzione del processo esecutivo per sopravvenuta inefficacia del pignoramento, quale convertito dal sequestro conservativo, dovuta ad inattività della parte, che abbia omesso di compiere le attività prescritte a pena di decadenza dall’art. 156 disp. att. c.p.c., può essere dichiarata unicamente dal giudice dell’esecuzione. (Fiorenza Chiara Villa) (riproduzione riservata)


Segnalazione della Dott.ssa Fiorenza Chiara Villa, tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013 s.m.i. presso il Tribunale di Massa


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