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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15200 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Roma, 19 Aprile 2016. .

Società - Cancellazione dal registro delle imprese - Rapporti giuridici ancora esistenti dopo la cancellazione - Prosecuzione in capo agli ex soci - Potere del Conservatore di verifica delle condizioni per l'iscrizione della cancellazione - Cancellazione della iscrizione in mancanza delle condizioni di legge


Come evidenziato anche da altri giudici del registro (Giudice registro Milano, 22 novembre 2013; Trib. Bologna, 21 luglio 2014), pur ricostruendo la cancellazione di società dal Registro delle imprese in termini di efficacia estintiva e disegnando quindi il regime dei rapporti giuridici (ancora) sussistenti dopo la cancellazione dell'ente dal Registro delle imprese come un fenomeno latu sensu successorio coinvolgente gli (ex) soci e, così, venendo ad escludere la necessità di cancellazione di iscrizione di cancellazione nel caso di mancato compimento della liquidazione in riferimento a taluni rapporti giuridici facenti capo all'ente estinto, rapporti appunto destinati a proseguire in capo agli ex soci - la nuova disciplina non sottrae del tutto la iscrizione della cancellazione di società al regime generale ex art. 2189 c.c. e a quello, conseguente, della cancellazione d'ufficio ex art. 2191 c.c., anche per la iscrizione della cancellazione di società dal Registro, dovendo quindi tuttora ritenersi sussistente il potere del Conservatore ex art. 2189 secondo comma c.c. di verifica "delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione" e, correlativamente, la competenza del Giudice del registro ex art. 2191 c.c. ad ordinare la cancellazione della iscrizione "avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge". (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)