Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15203 - pubb. 09/06/2016

Contratto di mutuo a tasso variabile, determinabilità ex art. 1284 c.c. e cumulo di interessi corrispettivi e moratori

Tribunale Savona, 10 Marzo 2016. Est. Acquarone.


Contratti bancari – Contratto di mutuo a tasso variabile – Determinabilità ex art.1284 c.c. del tasso di interesse – Usura – Usura sopravvenuta – Esclusione – Cumulo interessi corrispettivi e moratori – Rigetto



Ai fini della determinabilità ex art. 1284 C.C. del tasso di interesse applicato ad un contratto di mutuo, è sufficiente che il tasso concretamente applicato sia determinato per relationem rinviando a criteri esterni al documento contrattuale, purché oggettivamente individuabili. In questa prospettiva, il richiamo al Prime Rate della banca mutuante consente di determinare con certezza l’entità del tasso da applicare al mutuo, non essendo esso calcolato sulla base di criteri discrezionali o determinazioni unilaterali della stessa, ma in relazione al prime rate dell’A.B.I, indice che rappresenta il tasso nominale usualmente praticato dal sistema bancario alla clientela primaria.

Ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia non può essere effettuata la sommatoria tra gli interessi convenzionalmente pattuiti tra le parti e quelle moratori: la verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia deve essere autonomamente eseguita con riferimento a ciascuna delle due categorie sopra indicate, senza sommarli tra loro, come è stato invece isolatamente sostenuto in qualche pronuncia di merito. La Suprema Corte con la propria sentenza n. 350.2013 ha inteso semplicemente indicare la necessità di accertare il rispetto del tasso soglia anche in relazione agli interessi moratori. In particolare la tesi del cumulo fra interessi moratori e corrispettivi non può essere condivisa in ragione della diversità ontologica e funzionale delle due categorie di interessi, avendo il tasso di mora una autonoma funzione quale penalità per il fatto, imputabile al mutuatario e solo eventuale, del ritardato pagamento, con la conseguenza che la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità della inadempienza, del tutto diversa dalla funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi.

Il Tribunale ritiene di dovere aderire all’orientamento decisamente maggioritario che ha sostenuto l’impossibilità di configurare la c.d. usura sopravvenuta. A tale proposito va evidenziato come non ci si possa discostare dal dato normativo dall’esame del quale si ricava necessariamente che, ai fini della configurabilità dell’usura, momento decisivo e determinante risulta essere solo quello della pattuizione negoziale, senza che modifiche esterne sopravvenute possano incidere sulla situazione sebbene vadano ad incidere sul rapporto ancora in essere. Del resto, ove si ritenesse che l’istituto bancario fosse tenuto a ridurre gli interessi in misura pari al tasso soglia, esso potrebbe anche risultare inferiore (nell’ipotesi di finanziamento a tasso fisso) a quello inizialmente concordato. Detta situazione comporterebbe una modifica genetica del rapporto contrattuale con trasformazione del tasso fisso in tasso variabile e pregiudizio dell’affidamento sulla stabilità delle condizioni negoziali lecitamente e regolarmente pattuite tra le parti; il che porrebbe in discussione anche la stabilità del sistema bancario posto che le banche non potrebbero più fare affidamento sull’entità degli oneri da corrispondere dal mutuatario (o comunque rendendo molto difficoltoso procedere a tale valutazione), con inevitabile contrazione (in presenza di un atteggiamento negativo della parte mutuante verso la concessione di finanziamenti) della possibilità per i risparmiatori di accesso al credito. (Sabino Laudadio) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Sabino Laudadio


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