Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15218 - pubb. 14/06/2016

Segnalazione di inadeguatezza dell'operazione e adempimento all'obbligo informativo dell'intermediario

Cassazione civile, sez. I, 06 Giugno 2016, n. 11578. Est. Loredana Nazzicone.


Intermediazione finanziaria - Doveri informativi - Segnalazione di inadeguatezza dell'operazione - Idoneità a far presumere assolto l'obbligo informativo dell'intermediario - Contestazione del cliente - Onere della prova



La sottoscrizione, da parte del cliente, della clausola in calce al modulo d'ordine, contenente la segnalazione d'inadeguatezza dell'operazione sulla quale egli è stato avvisato, è idonea a far presumere assolto l'obbligo previsto in capo all'intermediario dall'art. 29, comma 3, reg. Consob n. 11522 del 1998; tuttavia, a fronte della contestazione del cliente, il quale alleghi quali specifiche informazioni furono omesse, grava sulla banca l'onere di provare, con qualsiasi mezzo, che invece quelle informazioni essa aveva specificamente reso. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione di Donato Giovenzana, Legale d'Impresa


Il testo integrale


 


Testo Integrale