ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15253 - pubb. 01/07/2010.

.


Tribunale di Milano, 07 Aprile 2016. .

Concordato preventivo - Soglia minima del 20% di pagamento dei creditori chirografari - Interpretazione del termine di pagamento - Utilizzo del denaro quale strumento normale di adempimento delle obbligazioni pecuniarie


Il termine "pagamento" contenuto nel quarto comma dell'articolo 160 legge fall., introdotto dal d.L. 83/2015, deve essere interpretato nel senso che il debitore si deve obbligare al pagamento monetario dell'importo del 20% del complessivo ammontare dei crediti chirografari, non essendo consentita la loro soddisfazione in altro modo se non per quanto riguarda la eventuale eccedenza rispetto a detta percentuale che il debitore libero di offrire. Depone in favore di questa interpretazione il chiaro e per nulla ambiguo tenore letterale della disposizione, giacché il termine "pagamento" ha un suo significato tecnico preciso, in alcun modo equivalente al concetto di "soddisfacimento" e che riconduce senza incertezze al denaro il quale, ai sensi dell'articolo 1277 c.c., costituisce lo strumento normale di adempimento delle obbligazioni pecuniarie. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)