Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15265 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 13 Giugno 2016. .


Società di capitali - Utilizzo strumentale di una o più società per la diversificazione degli investimenti e delle responsabilità di chi le dirige e le governa - Abuso - Esclusione - Fallimento - Super società di fatto - Insolvenza di società di fatto costituita anche da società di capitali - Estensione del fallimento - Ammissibilità



Acquisito secondo un procedimento efficacemente definito ascendente, che la cooperazione fra un soggetto persona fisica ed una società a responsabilità limitata ha operato anche solo per fatta concludentia sul piano societario, secondo i consolidati tratti dell'esercizio in comune dell'attività economica, della esistenza di fondi comuni (da apporti o attivi patrimoniali) e dell'effettiva partecipazione ai profitti e alle perdite, dunque di un agire nell'interesse (ancorchè diversificato e non però contro l'interesse) dei soci, nonchè dell'assunzione ed esteriorizzazione del vincolo anche verso i terzi, ne deriva, in via discendente, dalla conseguente società di persone, di fatto ed irregolare, la necessaria responsabilità personale dei suoi componenti, così instaurandosi il presupposto per le rispettive dichiarazioni di fallimento, diretta quanto al soggetto collettivo e per ripercussione quanto ai suoi soci, ai sensi della L. Fall., art. 147. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)