Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15277 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Avellino, 01 Giugno 2016. .


Deposito telematico – Perfezionamento per il mittente dalla data in cui è generata la RdAC – Raggiungimento scopo in caso di mancata accettazione del deposito da parte dell’operatore di cancelleria – Esclusione



Il deposito telematico può dirsi eseguito per il mittente a partire dalla data in cui è generata la RdAC, come sancito dall’art. 16bis co. 7 d.lgs. 18 ottobre 2012, n. 179, ma non può farsi retroagire a tale momento l’effetto voluto dall’art. 170 c.p.c., vale a dire la comunicazione dell’atto depositato alle altre parti costituite, posto che la conoscenza dell’atto a beneficio delle parti del processo e del giudice presuppone che vi sia stata anche l’accettazione da parte dell’operatore di cancelleria, la cui prova è data dal “messaggio di posta elettronica certificata contenente l’esito dell’intervento di accettazione operato dalla cancelleria”, come previsto dall’art. 14 co. 10 del provv. DGSIA del 16 aprile 2014 (c.d. quarta pec). (Pasquale Russolillo) (riproduzione riservata)