Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15284 - pubb. 22/06/2016

Ripetizione di indebito e onere della prova nei contratti bancari

Tribunale Lanciano, 08 Giugno 2016. Est. Cleonice G. Cordisco.


 



Il correntista che agisce per la ripetizione di somme indebitamente versate alla banca ha l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi della sua pretesa mediante la produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto relativi all'intero rapporto contrattuale.

"nel caso in cui il correntista agisca per la ripetizione delle somme indebitamente versate sul conto corrente, anche in ragione della nullità di determinate clausole contrattuali, lo stesso ha l’onere di produrre in giudizio l’intera sequenza di estratti conto che, peraltro, sono direttamente accessibili alla parte istante, posto il diritto del correntista, ex art. 119 t.u.b. di ottenere dall’istituto bancario, a proprie spese, la consegna di copia della documentazione relativa a ciascuna operazione registrata sull’estratto conto nell’ultimo decennio. Nel caso in cui (come nella specie) parte attrice non produca la documentazione contabile a sostegno della domanda, né tantomeno dimostri di aver avanzato, prima del giudizio, la richiesta alla banca di acquisizione della documentazione contabile e di non aver ricevuto riscontro o di aver avuto un diniego a detta richiesta, tale carenza probatoria non può essere colmata mediante l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. , in quanto il suddetto ordine non può supplire al mancato assolvimento dell’onere della prova a carico della parte istante" (Tribunale Nocera Inferiore, sez. II, 29/01/2013, n. 79).

In materia di C.M.S.: In mancanza di dimostrazione da parte dell’attrice della circostanza che la commissione stessa sarebbe stata comunque applicata, avendo genericamente ventilato tale ipotesi, non supportata da alcun valido riscontro documentale, attesa la frammentaria ed incompleta produzione degli estratti conto, non si può supplire a tale lacuna probatoria mediante la invocata CTU, che avrebbe una inammissibile finalità esplorativa.

Priva di pregio appare anche l'ulteriore eccezione di nullità del contratto di conto corrente per mancata sottoscrizione da parte della banca; infatti, la sottoscrizione del correntista è di per sè idonea a perfezionare il contratto nella forma richiesta dalla legge, atteso che la volontà del proponente è già espressa nel documento tipo dal medesimo predisposto (vedi Tribunale di Monza, 13.05.2012). A ciò aggiungasi che, secondo la S.C., nel caso in cui manchi la firma sul contratto da parte della banca, l'intento di questa di avvalersi del contratto stesso risulterebbe, comunque, oltre che dal deposito del documento in giudizio, dalle manifestazioni di volontà esternate ai clienti nel corso del rapporto di conto corrente da cui si evidenzia la volontà di avvalersi del contratto (sono sufficienti, a tal fine, le comunicazioni degli estratti conto), con conseguente perfezionamento dello stesso (cfr., tra le tante, Cass. n.22223/06). (Ernestina De Medio) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Ernestina De Medio


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