Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15317 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 08 Febbraio 2016. .


Opposizione ex art. 18 l. fall. (testo previgente) - Sentenza - Pronuncia da parte dello stesso collegio che ha dichiarato il fallimento - Nullità ex art. 158 c.p.c. - Esclusione - Incompatibilità ex art. 51, n. 4, c.p.c. - Configurabilità - Istanza di ricusazione - Onere - Deduzione di tardiva conoscenza della composizione del collegio - Irrilevanza - Fondamento



Nel giudizio di opposizione previsto dagli artt. 18 e 19 l. fall. (nel testo previgente, applicabile "ratione temporis"), la sentenza emessa in primo grado dallo stesso collegio che ha dichiarato il fallimento non è affetta da nullità per vizio di costituzione del giudice, ma, avendo quel procedimento il carattere e la funzione sostanziale di un giudizio d'impugnazione di secondo grado, integra un'ipotesi di astensione obbligatoria di cui all'art. 51, n. 4, c.p.c., che la parte ha l'onere di far valere mediante tempestiva e rituale istanza di ricusazione ex art. 52 c.p.c., senza che, in mancanza, possa invocare, in sede di gravame, come motivo di nullità della decisione, la violazione, da parte del giudice, dell'obbligo di astenersi, neppure se deduca la tardiva conoscenza, oltre i termini ex art. 190 c.p.c., nel testo vigente "ratione temporis", della composizione del collegio che l'ha pronunciata, atteso che le parti, alla stregua dell'art. 113 disp. att. c.p.c., sono in grado di avere contezza, prima della camera di consiglio, dei magistrati destinati a comporre il collegio e, quindi, di proporre rituale istanza di ricusazione. (massima ufficiale)