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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15330 - pubb. 29/06/2016.

Intermediazione finanziaria: doveri dell’intermediario a fronte di informazioni contrastanti sul profilo di rischio del cliente


Cassazione civile, sez. I, 13 Maggio 2016. Pres., est. Valitutti.

Intermediazione finanziaria - Pluralità degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza, informazione - Fine unitario - Segnalazione all’investitore della non adeguatezza dell’operazione di investimento in relazione alla sua propensione al rischio - Oggetto e contenuto della segnalazione - Adeguatezza dell’informazione in concreto al fine soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto

Intermediazione finanziaria - Dichiarazione del cliente della propria consapevolezza - Modulo predisposto dalla banca e da lui sottoscritto - Dichiarazione confessoria - Esclusione - Formulazione di un giudizio - Effetti e limiti

Intermediazione finanziaria - Propensione al rischio del cliente - Informazioni contrastanti fornite dal cliente - Conseguenze - Fattispecie

Intermediazione finanziaria - Responsabilità dell’intermediario - Esecuzione di un ordine vincolante impartito dal cliente - Valutazione dell’adeguatezza dell’operazione - Facoltà dell’intermediario di recedere dall’incarico per giusta causa

Intermediazione finanziaria - Informazioni fornite dalla banca al cliente in ordine alla tipologia dei titoli - Relazione alla propensione al rischio dell’investitore - Necessità

Intermediazione finanziaria - Obblighi informativi dell’intermediario nei confronti del cliente - Investitore non qualificato - Concorso di colpa del cliente per non aver assunto informazioni da altra fonte - Esclusione


In tema di intermediazione finanziaria, la pluralità degli obblighi (di diligenza, di correttezza e trasparenza, di informazione, di evidenziazione dell'inadeguatezza dell'operazione che si va a compiere) previsti dagli artt. 21, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. n. 58 del 1998, 28, comma 2, e 29 dei Reg. CONSOB n. 11522 del 1998 e facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie, convergono verso un fine unitario, consistente nel segnalare all'investitore, in relazione alla sua accertata propensione al rischio, la non adeguatezza delle operazioni di investimento che si accinge a compiere (cd. "suitability rule").

Tale segnalazione deve contenere specifiche indicazioni concernenti: 1) la natura e le caratteristiche peculiari del titolo, con particolare riferimento alla rischiosità del prodotto finanziario offerto; 2) la precisa individuazione del soggetto emittente; 3) il "rating" nel periodo di esecuzione dell'operazione ed il connesso rapporto rendimento/rischio; 4) eventuali carenze di informazioni circa le caratteristiche concrete del titolo (situazioni cd. di "grey market"); 5) l'avvertimento circa il pericolo di un imminente "default" dell'emittente (Cass. 1376/2016). Nella medesima prospettiva si è, peraltro, espressa anche in precedenza la giurisprudenza di legittimità, laddove ha affermato che, in tema di servizi di investimento, la banca intermediaria, prima di effettuare operazioni, ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente, e, a fronte di un'operazione non adeguata, può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall'investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute (cfr. Cass. 17340/2008; Cass. 22147/2010). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La dichiarazione resa dai cliente, su modulo predisposto dalla banca e da lui sottoscritto, in ordine alla propria consapevolezza, conseguente alle informazioni ricevute, della rischiosità dell'investimento suggerito e sollecitato dalla banca e della inadeguatezza dello stesso rispetto al suo profilo d'investitore, non può - di certo - costituire dichiarazione confessoria, in quanto è rivolta alla formulazione di un giudizio e non all'affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo (Cass. 6142/2012). Tale dichiarazione può, al più, comprovare l'avvenuto assolvimento degli obblighi di informazione incombenti sull'intermediario, sempre che, però, sia corredata da una, sia pure sintetica, indicazione delle caratteristiche dei titolo, in relazione al profilo dell'investitore ed alla sua propensione al rischio, tali da poterne sconsigliare l'acquisto, come nel caso in cui venga indicato nella dichiarazione che si tratti di titolo non quotato o emesso da soggetto in gravi condizioni finanziarie (Cass. 4620/2015). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L’evidente contrasto tra le dichiarazioni preventive alla propensione al rischio fornite dall’investitore, nel caso di specie a distanza di pochi giorni, il rifiuto di fornire informazioni sulla sua situazione finanziaria, il silenzio dal medesimo serbato, l’esistenza di una seconda scheda informativa, in ordine alla sua propensione al rischio ed ai suoi obiettivi di investimento devono indurre l’intermediario a considerare non adeguate sia le poche operazioni aventi ad oggetto titoli azionari sia quelle aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati caratterizzati da un rischio elevato.

Nel caso di specie, l’investitore aveva sottoscritto una prima "scheda profilo cliente", nella quale dichiarava di avere un'esperienza "alta" in investimenti in titoli di Stato, fatta eccezione per "quelli esteri, prodotti derivati, pronti contro termine, titoli azionari ed eccezione di quelli esteri e fondi comuni", ed una propensione di rischio "medio-alta" con riferimento ad obiettivi di investimento caratterizzati dalla "compresenza di redditività e di rivalutabilità con il rischio dell'andamento dei corsi", e si era rifiutato di fornire notizie sulla sua situazione finanziaria. Meno di un mese dopo, il cliente aveva sottoscritto una seconda "scheda profilo clienti", con la quale aveva dichiarato alla banca di avere un'esperienza "alta" solo "riguardo ai titoli di Stato, ai prodotti derivati ed ai titoli azionari non esteri”, rifiutandosi ancora una volta di fornire notizie in ordine alla propria situazione economica, ed omettendo di compilare le sezioni relative ai suoi obiettivi di investimento ed alla sua propensione al rischio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

È configurabile la responsabilità dell'intermediario finanziario che abbia dato corso ad un ordine, ancorché vincolante, ricevuto da un cliente non professionale, concernente un investimento particolarmente rischioso, atteso che la professionalità del primo, su cui il secondo abbia ragionevolmente fatto affidamento in considerazione dello speciale rapporto contrattuale tra essi intercorrente, gli impone comunque di valutare l'adeguatezza di quell'operazione rispetto ai parametri di gestione concordati, con facoltà, peraltro, di recedere dall'incarico per giusta causa, ai sensi degli artt. 1722, comma 1, n. 3 e 1727, comma 1, cod. civ., qualora non ravvisi tale adeguatezza (Cass. 7922/2015; 1376/2016). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Le informazioni fornite dalla banca al cliente non possono reputarsi sufficienti quando sono riferite non alla specifica tipologia dei titoli in relazione alla propensione al rischio dell’investitore, bensì, del tutto genericamente, al "valore di mercato del contratto", o ai "contratti futures" ed alle "attività finanziarie oggetto delle options". (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nella prestazione dei servizio di negoziazione di titoli, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, e questi non rientri in alcuna delle categorie d'investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, neppure per non essersi egli stesso informato della rischiosità del titoli acquistati. Ed infatti, lo speciale rapporto contrattuale che intercorre tra il cliente e l'intermediario implica un grado di affidamento del primo nella professionalità del secondo che non può esse sostituito dall'onere per lo stesso cliente di assumere direttamene informazioni da altra fonte (Cass. 29864/2011).

Un concorso di colpa dell'investitore, può ravvisarsi, pertanto, nella sola peculiare ipotesi In cui questi tenga un contegno significativamente anomalo ovvero, sebbene a conoscenza (in quanto investitore qualificato) del complesso "iter" funzionale alla sottoscrizione dei programmi di investimento, ometta di adottare comportamenti osservanti delle regole dell'ordinaria diligenza od avalli condotte dei promotore devianti rispetto alle ordinarie regole del rapporto professionale con il cliente e alle modalità di affidamento dei capitali da investire, così concorrendo al verificarsi dell'evento dannoso per inosservanza dei più elementari canoni di prudenza ed oneri di cooperazione nel compimento dell'attività di investimento (Cass. 13259/2009; 18613/2015). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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